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Cooperazione Italiana in Egitto - Home

Accordi / Dichiarazioni Congiunte

Accordo Quadro di Cooperazione allo Sviluppo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba d’Egitto - 17/01/2010

Joint Declaration on the Establishment of an Italian - Egyptian Cooperation Program for Education and Scientific Research Development - 19/05/2010

Joint Declaration For the implementation of a Socio Economic Development In the North West Coast Area - 19/05/2010

Joint Declaration on the Egyptian-Italian Environmental Cooperation Program Phase III - 19/05/2010

Joint Declaration on the Enhancement of the Bilateral Cooperation in the Promotion & the Protection of Children Rights and Family Empowerment in Egypt 19/05/2010

Memorandum of Understanding for the implementation of Trilateral Cooperation Activities in Africa Countries - 19/05/2010

Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto per un Nuovo Partenariato per lo Sviluppo - 19/05/2010


PROGRAMMA ITALO-EGIZIANO DI CONVERSIONE DEL DEBITO – II FASE

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LA Cooperazione Italiana in Egitto

Base legislativa - Accordi

La cooperazione italiana allo sviluppo

nel triennio 2009-2011

LEGGE 26 FEBBRAIO 1987 N. 49

'NUOVA DISCIPLINA DELLA COOPERAZIONE DELL'ITALIA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO' (Estratto)

Nel suo primo articolo, la Legge 49 riassume gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo italiana:

Art. 1 (Finalità)

La cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai princìpi sanciti dalle Nazioni Unite e dalle convenzioni CEE-ACP.

Essa è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo. La cooperazione allo sviluppo deve essere altresì finalizzata al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed al sostegno della promozione della donna.

Essa comprende le iniziative pubbliche e private, impostate e attuate nei modi previsti dalla presente legge e collocate prioritariamente nell'ambito di programmi plurisettoriali concordati in appositi incontri intergovernativi con i paesi beneficiari su base pluriennale e secondo criteri di concentrazione geografica.

Rientrano nella cooperazione allo sviluppo gli interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni .

Gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività di carattere militare.

Brevemente, in aggiunta, si può altresì specificare che nell'attività di cooperazione rientrano:

  • l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;
  • la partecipazione, anche finanziaria, all'attività e al capitale di organismi, banche e fondi internazionali, impegnati nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nonché nell'attività di cooperazione allo sviluppo della Comunità economica europea;
  • l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;
  • la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo in loco, in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
  • il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo;
  • l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;
  • l'adozione di programmi di riconversione agricola per ostacolare la produzione della droga nei Paesi in via di sviluppo;
  • la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo. con particolare riguardo a quelli tra i giovani;
  • la realizzazione di interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica ai fini del trasferimento di tecnologie appropriate nei Paesi in via di sviluppo;
  • l'adozione di strumenti e interventi, anche di natura finanziaria che favoriscano gli scambi tra Paesi in via di sviluppo, la stabilizzazione dei mercati regionali e interni e la riduzione dell'indebitamento, in armonia con i programmi e l'azione della Comunità europea;
  • il sostegno a programmi di informazione e comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi di democrazia e sviluppo dei paesi beneficiari.


Per visionare il testo completo della legge si rimanda la sito del Ministero degli Affari Esteri al capoverso: Quadro Normativo e linee-guida, all'indirizzo:
http://www.esteri.it/polestera/cooperaz/index.htm.


 

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