LEGGE 26 FEBBRAIO 1987 N. 49
'NUOVA DISCIPLINA DELLA
COOPERAZIONE DELL'ITALIA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO' (Estratto)
Nel suo primo articolo, la Legge 49
riassume gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo italiana:
Art. 1 (Finalità)
La cooperazione allo sviluppo è
parte integrante della politica estera dell'Italia e persegue
obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei
diritti fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai princìpi sanciti
dalle Nazioni Unite e dalle convenzioni CEE-ACP.
Essa è finalizzata al soddisfacimento
dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana,
alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane,
alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al
consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita
economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo. La
cooperazione allo sviluppo deve essere altresì finalizzata al
miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed al sostegno
della promozione della donna.
Essa comprende le iniziative pubbliche
e private, impostate e attuate nei modi previsti dalla presente legge e
collocate prioritariamente nell'ambito di programmi plurisettoriali
concordati in appositi incontri intergovernativi con i paesi beneficiari
su base pluriennale e secondo criteri di concentrazione geografica.
Rientrano nella cooperazione allo
sviluppo gli interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di
calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie
che minacciano la sopravvivenza di popolazioni .
Gli stanziamenti per la cooperazione
allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o
indirettamente, per finanziare attività di carattere militare.
Brevemente, in aggiunta, si può
altresì specificare che nell'attività di cooperazione rientrano:
- l'elaborazione di studi, la
progettazione, la fornitura e costruzione di impianti,
infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti
di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di
carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle
finalità di cui all'articolo 1;
- la partecipazione, anche
finanziaria, all'attività e al capitale di organismi, banche e fondi
internazionali, impegnati nella cooperazione con i Paesi in via di
sviluppo, nonché nell'attività di cooperazione allo sviluppo della
Comunità economica europea;
- l'impiego di personale qualificato
per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione,
valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo
sviluppo;
- la formazione professionale e la
promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo in
loco, in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia e la formazione
di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione
allo sviluppo;
- il sostegno alla realizzazione di
progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative
idonee anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei
paesi in via di sviluppo;
- l'attuazione di interventi
specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia,
per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la
sua diretta partecipazione;
- l'adozione di programmi di
riconversione agricola per ostacolare la produzione della droga nei
Paesi in via di sviluppo;
- la promozione di programmi di
educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e
di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra
l'Italia e i Paesi in via di sviluppo. con particolare riguardo a
quelli tra i giovani;
- la realizzazione di interventi in
materia di ricerca scientifica e tecnologica ai fini del
trasferimento di tecnologie appropriate nei Paesi in via di
sviluppo;
- l'adozione di strumenti e
interventi, anche di natura finanziaria che favoriscano gli scambi
tra Paesi in via di sviluppo, la stabilizzazione dei mercati
regionali e interni e la riduzione dell'indebitamento, in armonia
con i programmi e l'azione della Comunità europea;
- il sostegno a programmi di
informazione e comunicazione che favoriscano una maggiore
partecipazione delle popolazioni ai processi di democrazia e
sviluppo dei paesi beneficiari.
Per visionare il testo completo della legge si rimanda la sito del
Ministero degli Affari Esteri al capoverso: Quadro Normativo e
linee-guida, all'indirizzo:
http://www.esteri.it/polestera/cooperaz/index.htm.
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